SCHEDA INFORMATIVA PER LE SEGNALAZIONI “WHISTLEBLOWING”

La IS.FOR.COOP. ETS, nell’osservanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, ha adottato una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni – cosiddetta procedura “whistleblowing”.
Il testo completo è reperibile al seguente link procedura whistleblowing nonché è allegata alla presente, affissa presso la bacheca aziendale nonché presente nella rete intranet all’indirizzo www.isforcoop.it

Oggetto di segnalazione Le fattispecie oggetto di attenzione potranno consistere in condotte, attive od omissive, dolose (=intenzionali) o colpose, compiute o solo tentate, costituenti:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • illeciti che rientrino nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o che ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che riguardano il mercato interno;
  • fattispecie di reato;
  • violazioni del codice etico, dei protocolli, delle procedure e delle linee guida adottate dall’Ente;
  • lesione di un diritto giuridicamente tutelabile degli utenti o terzi;
  • offesa all’immagine e reputazione professionale dell’Ente;
  • pregiudizio alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
  • danno economico all’Ente.
Esulano dall’operatività della presente procedure e, pertanto, ove oggetto di segnalazione non verrà dato loro seguito, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale dei Segnalanti – come nel prosieguo individuati – che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro.
In tutti gli altri casi, la trattazione della segnalazione e l’applicazione delle relative tutele prescinde dalle ragioni o dai motivi che abbiamo indotto un soggetto alla presentazione di una segnalazione

Soggetti tutelati: Segnalanti, Facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e al quale siano legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorino nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà del Segnalante o per i quali quest’ultimo lavori nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Tutele: L’ente ha previsto divieti di ritorsione e obblighi di riservatezza per la gestione della segnalazione. I dati personali, del Segnalante, del Segnalato nonché di tute i soggetti eventualmente coinvolti, saranno trattati secondo le normative a tutela dei dati personale (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003) secondo l’informativa reperibile al seguente link informativa privacy
Saranno trattate anche segnalazioni anonime.

Contenuto della segnalazione La segnalazione deve contenere gli elementi sufficienti per una completa comprensione della problematica nonché, se a disposizione, di elementi per il riscontro di quanto segnalato o dove essi possano essere reperiti.

Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RGS) La gestione del canale di segnalazione è affidata all’Avv. Filippo Marcenaro debitamente responsabilizzato e formato in tal senso.

Gestione delle segnalazioni interne Il RGS ricevuta la segnalazione provvede a dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute procedendo agli approfondimenti necessari e, in particolare:
1. rilasciano al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni dalla ricezione;
2. se richiesto, fissa un incontro con il segnalante entro 30 giorni dalla richiesta, salvo eccezioni specificamente motivate;
3. mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni;
4. dispone l’audizione delle persone che ritiene poter fornire elementi utili all’investigazione del caso, ivi compreso il segnalante;
5. richiede informazioni alle funzioni aziendali le quali sono tenute a fornire pronto riscontro scritto;
6. fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Misure di sostegno Alla pagina web https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p9 l’ANAC indica l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno, ossia un servizio di informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle condotte ritorsioni nonché sui diritti delle persone coinvolte, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Responsabilità Con la presentazione di una segnalazione il suo autore si assume la responsabilità sul contenuto della stessa, consapevole dei possibili profili di rilevanza penale della propria condotta, quali ad esempio, l’integrazione dei reati di calunnia (art. 368 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), o, comunque, per tutti i reati commessi con una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile nonché si assume la responsabilità civile per dolo o colpa grave.
Quando è accertata, già con sentenza di primo grado, una o più delle responsabilità di cui al precedente capoverso, l’Ente procede ad irrogare una sanziona disciplinare al soggetto individuato quale responsabile e non operano le tutele di cui alla presente procedura.
Le persone tutelate ai sensi del D.lgs. n. 24/2023 non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l’acquisizione di informazioni sulle violazioni o per l’accesso alle stesse, purché tale acquisizione non costituisca di per sé un reato e, dunque, avvenga con modalità lecite; inoltre, il segnalante deve aver proceduto alla presentazione di una segnalazione con una delle modalità sopra indicate. Qualora non sussistano entrambe le sopraindicate condizioni, il Segnalante è passibile di responsabilità civile, amministrativa e disciplinare, come prevista dall’ordinamento.
Non sono punibili i soggetti i quali rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte dal segreto qualora, momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere la stessa fosse necessaria per svelare la violazione.
L’Ente adotterà gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che si siano responsabili di azioni ritorsive o violative della riservatezza.
In tutti i casi di segnalazione che risultasse infondata o falso, perlomeno per dolo o colpa grave, il Segnalante è comunque passibile di responsabilità disciplinare esponendosi all’applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare o, comunque, previste dalla normativa giuslavoristica

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE TRAMITE IL CANALE INTERNO

La procedura ha previsto l’instaurazione di un canale di segnalazione interno tramite il quale è possibile rivolgere segnalazioni sia scritte che orali, anche in modalità anonime, accessibile dal seguente portale.


oppure, facendo pervenire una busta con la dicitura “RISERVATA/PERSONALE” tramite posta o a mano: al Responsabile della Gestione delle Segnalazioni (RSG) presso Studio Legale Archè Via Bartolomeo Bosco 15/7 16121 – Genova
All’interno della busta devono essere inserite due buste, al fine di separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione, entrambe sigillate:
  • la prima busta, facoltativa, dovrà recare i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento e un numero telefonico per poter essere contattati;
  • la seconda busta con il documento contenete la segnalazione.


Segnalazione esterna Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica raggiungibile dal sito www.anticorruzione.it/-/whistleblowing oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della Persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole attraverso i canali istituiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Divulgazioni pubbliche Qualora ricorrano chiaramente e al momento della segnalazione A determinate condizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 e indicate dalla procedura whistleblowing adottata dall’Ente, è facoltà del Segnalante procedere altresì ad una divulgazione pubblica, vale a dire, a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o, comunque, tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, beneficiando delle protezioni previste dalla medesima procedura e altresì da quelle del D.lgs. n. 24/2023
Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia